Fallimento MyAir: vademecum per il passeggero danneggiato

La notizia oramai è arcinota, la compagnia aerea low cost MyAir è priva della licenza Enac, e oramai prossima al fallimento. Le ultime notizie in tal senso parlano di sospensione a tempo indeterminato della licenza, e la GDF ne ha accertato lo stato d’insolvenza.

Chi ha acquistato un biglietto o ha effettuato una prenotazione con MyAir, adesso si starà chiedendo come comportarsi.

myairSembra molto difficile oggi l’eventualità di una ri-partenza con MyAir, quindi il consiglio è quello di iniziare a trovarsi un’alternativa. Certamente è una situazione antipatica perchè al danno della mancata partenza si somma anche la beffa di un costo maggiorato perchè si è più vicini alla data della partenza.

Per cercare di recuperare qualche spesa, vediamo qualche possibile strategia.

La norma della Comunità Europea che disciplina i danni ai passeggeri causati da disservizi delle compagnie aeree indica come risarcimento solamente i casi in cui il volo viene cancellato, o spostato con notevole ritardo, causando un danno materiale.

Bisogna però tenere conto di un importante dettaglio:  il rimborso e la compensazione hanno validità solamente nel caso in cui la compagnia non contatta il passegero comunicando la cancellazione del volo e la relativa assistenza.

Al momento quindi, non è consigliabile avviare la procedura di richiesta danni se non si è stati contattati. E’ meglio aspettare che il volo sia definitivamente perso. E’ una norma un pò controversa ma fa parte del gioco.
Tuttavia, dato l’imminente fallimento della società, in questo momento la cosa si può aggirare.

Per chi deve partire in questi giorni, lo abbiamo detto anche ieri, ci sono molte compagnie che si stanno attivando per offrire voli a costi agevolati per chi ha prenotato con MyAir. Alitalia offre delle agevolazioni ma solamente per tre giorni: prezzi di 39 e 59 auro – più spese – a chi ha la prenotazione per il 23, 24 e 25 Luglio.  Si attendono nuove comunicazioni dopo il 25 Luglio.

In ogni caso c’è un regolamento che tutela i consimatori in caso di cancellazione del volo. E’ consultabile sul sito dell’Enac, nella sezione diritti del passeggero.

Vediamolo nel dettaglio:

1) se la cancellazione del volo è causato da circostanze eccezionali (scioperi, carenze sulla sicurezza, condizioni meteo avverse) la compagnia aerea è tenuta a  riprotezionare il volo o rimborsare il biglietto in base alla scelta del cliente

2) se la cancellazione del volo NON è causato da circostanze eccezionali deve al passeggero una compensazione pecuniaria e, a scelta del cliente, la riprotezione del volo o il rimborso del biglietto;

3) la compensazione pecuniaria varia in base alla distanza: entro 1500 Km la compensazione è di 250 euro, tra i 1500 e i 3500 Km la compensazione è di 400 euro, superiore a 3500 Km la compensazione è di 600 euro.

Ci sono però dei casi in cui il passeggero può ricevere solamente una parte della compensazione pecuniaria, o addirittura nulla:

1) se la compagnia comunica al passeggero dell’avvenuta cancellazione del volo entro due settimane dalla partenza la compensazione pecuniaria non è dovuta

2) la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia contatti il passeggero nel periodo tra due settimane e sette giorni prima del volo, ma solo se viene offerto un volo alternativo che parta non meno di due ore prima e non più di quattro ore dopo di quello originariamente prenotato dal cliente

3)se la comunicazione avviene meno di sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione meno di due ore dopo l’orario, la compensazione non è dovuta.

4) nel casoin cui  il ritardo all’arrivo è da due a quattro ore, la compagnia può ridurre la compensazione pecuniaria del 50 per cento. Quindi 125, 200 e 300 Euro.

Ricordiamo poi che oltre a tali obblighi, la compagnia è tenuta a prestare assistenza al cliente con pasti e bevande in caso di attesa, albergo e relativo trasporto gratuito in caso di pernottamento, e cosa ai più sconosciuta, la possibilità di fare due telefonate o due fax o due email nel caso il cliente dovesse richiederlo.

Nel caso che stiamo vivendo in questi giorni, quello di MyAir, c’è da considerare il fatto che la compagnia è (praticamente) fallita, anche se manca l’ufficialità, percui tali norme appena riportate vanno prese con beneficio d’inventario.

Se l’ufficializzazione arriva nei prossimi giorni le procedure per ottenere il rimborso, devono seguire i tempi del tribunale fallimentare. Ovviamente tempi lunghissimi. Poichè però non è ancora stato reso pubblico il fallimento si potrebbero anticipare i tempi.

Chi ha già avuto un volo cancellato, deve richiedere immediatamente il rimborso e la compensazione pecuniaria mandando una raccomandata A/R a:

My Air S.p.A.

CP 122

Via Brescia 31

36040 Torri di Quartesolo (VI) Italia

fornendo indicazione ovviamente dei dati di tutti i passeggeri, il codice di prenotazione del biglietto elettronico e la richiesta di ricevere entro 7 giorni il rimborso del biglietto o la possibilità della riprotezione con altre alternative.

Quindi chi in questi giorni è rimasto a terra oppure ha dovuto imbarcarsi con un’altra compagnia deve spedire la raccomandata al più presto possibile.

Per gli altri che hanno prenotato un volo più in là, il consiglio è di affrettarsi a trovare un’alternativa (ricordiamo: solo un miracolo può evitare il fallimento ad oggi), e poi aspettare le eventuali comunicazioni di MyAir per richiedere rimborso e compensazione pecuniaria.

Tale strategia è consigliata da quasi tutte le associazioni a tutela dei consumatori.

Se poi qualche lettore ha già inviato la raccomandata, ha qualche situazione particolare da segnale non esiti a contattarci.

Leggi anche gli ultimi nostri post sul Fallimento di Myair:

Myair: Enac revoca la licenza

Darwin sostituisce voli Myair su Foggia

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